Iscrizione anagrafica e variazione di indirizzo all’interno del Comune per cittadini italiani e stranieri
Con l’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 9 maggio2012 si ha una notevole velocizzazione dei tempi del procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
- l’iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio indirizzo, venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza.
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
- I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli che sono scaricabili al link in fondo a questa pagina.
- a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
L’ufficio anagrafe comunica:
- che provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge;
Cosa serve:
- Documento di identità del richiedente.
- Estremi relativi alla patente di guida (numero, categoria, data di rilascia ed autorità), alla targa dei veicoli, rimorchi, motocicli e contrassegni dei ciclomotori posseduti, di tutti coloro che cambiano indirizzo.
- È indispensabile conoscere l’esatto indirizzo: denominazione dell’area di circolazione, numero civico esterno e, se esistente, interno.
- Esatto numero civico dell’abitazione in cui ci si trasferisce.
Quando:
Il termine per adempiere è di 20 giorni dalla data di trasferimento.
Dove:
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.
Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO
Ufficio Anagrafe, Via De Gasperi, 2 - CAP 24040 - Suisio (BG) secondo gli orari di apertura al pubblico.
INVIO A MEZZO FAX
al numero: 035 4948422
PER VIA TELEMATICA
All’indirizzo: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.